Stalking e relazione con il coniuge dell’aggressore

In tema di stalking, la circostanza che la vittima abbia intrapreso una relazione con il coniuge dell’aggressore ed il venir meno al dovere di lealtà legato all’amicizia / conoscenza con la famiglia dell’autore del reato, sono temi che esulano dal novero delle condizioni che possono condurre all’applicazione della circostanza della provazione, trattandosi di dinamiche squisitamente affettivo -interpersonali caratterizzate da un possibile margine di opinabilità, che non rispondono a regole (neanche di ordine morale) generalmente riconosciute e sufficientemente stabilizzate e che, pertanto, non possono trovare sbocco in termini di attenuazione della risposta punitiva dello Stato (Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n. 2725/2019).