Risarcimento danni e Fondo di Garanzia Vittima delle Strada

È onere del soggetto coinvolto nel sinistro stradale provare adeguatamente che la macchia d’olio, causa dell’incidente, provenga da un veicolo rimasto ignoto, assolvendo così al presupposto ex art. 283, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 209/2005, per accedere alla liquidazione dei danni da parte dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Tale impresa, infatti, non risponde in caso di generica presunzione che l’olio sull’asfalto provenisse da un veicolo rimasto ignoto, non bastando l’indicazione che sia assai eccezionale ed improbabile che la dispersione derivasse da un pedone o da un ciclista.

A precisarlo è stata una recente Ordinanza (la n. 8653/2020) resa dai Giudici della Corte di Cassazione, Sez. VI.